Gli obblighi del datore di lavoro
Il Datore di Lavoro è obbligato ad accettare una richiesta di Cessione del Quinto da parte di un dipendente.
La sottoscrizione del contratto lo vincola a due precisi obblighi: 1) a trattenere la rata indicata nel contratto dalla busta paga del dipendente e a versarla alla Banca erogante il prestito.
Questo obbligo persiste per tutta la durata del piano di ammortamento ma solo se c'è una busta paga su cui addebitare la rata.
In caso di cessazione o sospensione della busta paga per qualsivoglia motivo (dimissioni, licenziamento, aspettativa ecc.) il datore di lavoro è legittimato a interrompere il pagamento della rata.
Il Datore di Lavoro non è mai responsabile del corretto pagamento del prestito ma viene semplicemente incaricato del pagamento della rata. 2) in caso di dimissioni o licenziamento dovrà trattenere ogni somma maturata dal dipendente presso l'azienda e versare tale somma alla Banca erogante.
Questa la utilizzerà per estinguere totalmente o parzialmente il debito residuo.
È il caso, principalmente, della liquidazione maturata, ma anche di ogni altra somma maturata al momento della comunicazione delle dimissioni/licenziamento: ultimo stipendio, tredicesima, ferie non godute ecc. Nessun altro obbligo è previsto per il Datore di Lavoro.